Art. 1
1. Con le disposizioni della presente legge, la Regione, nel perseguimento delle finalità di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell' area montana, indicate dalla
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalla normativa regionale di attuazione, concorre ad assicurare le condizioni per la permanenza della popolazione residente, per il superamento degli squilibri economici e sociali fra l' area montana e il rimanente territorio regionale, per la difesa del suolo, per la tutela dell' ambiente e per la valorizzazione delle risorse umane e materiali.
3. La Regione provvederà altresì ad assicurare il coordinamento e l' integrazione degli interventi di cui alla presente legge con quelli di derivazione statale e comunitaria anche a favore delle attività economiche nei territori di confine del Friuli - Venezia Giulia.