Legge regionale 26 ottobre 1987 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio

Art. 2

Oneri di progettazione

1. Tra le spese per la realizzazione delle opere finanziabili ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, sono comprese quelle relative alla progettazione delle opere stesse.