1 Articolo abrogato da art. 4, comma 81, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 ter, L.R. 20/1983.
Art. 9
Norma transitoria
1. La disposizione di cui all' articolo 8 si applica anche alle domande di finanziamento presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge e per le quali alla medesima data non sia stato ancora emesso il formale provvedimento di concessione.