Art. 14
Modalità di scelta dei soggetti privati
e ambiti territoriali di intervento
1. I Comuni ammessi dalla Giunta regionale ai benefici di cui all' articolo 12, determinano, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, le modalità di scelta dei soggetti privati da ammettere ai contributi << una tantum >> e gli ambiti territoriali di intervento.