Art. 18
Effetti dell' approvazione dei piani
e organo competente al rilascio dell' autorizzazione
all' occupazione temporanea d' urgenza
1. L' approvazione dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'
articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta, oltre alla dichiarazione di pubblica utilità, la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici negli stessi previsti.