Art. 15
Concessione, erogazione ed accertamento
della utilizzazione della sovvenzione
1. La concessione e la contestuale erogazione al Comune della sovvenzione di cui all' articolo 12 hanno luogo sulla base esclusivamente della presentazione della deliberazione comunale di cui all' articolo 14.
2. L' erogazione dei contributi ai singoli proprietari avviene con provvedimenti del Sindaco, adottati in attuazione della relativa deliberazione consiliare di concessione, a seguito di verifica dell' esatto adempimento dei lavori autorizzati.
3. L' accertamento che l' utilizzazione della sovvenzione abbia luogo per i fini e con le modalità previste dal presente Capo è eseguito dal competente Comitato di controllo nell' esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono in base alla disciplina regionale.