Legge regionale 26 ottobre 1987 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017
Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 18
1. Il salario individuale di anzianità corrisposto, a titolo di acconto, al personale regionale, a decorrere dal 1 gennaio 1987, ai sensi dell' articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene definitivamente attribuito a titolo di stipendio in base alla qualifica posseduta alla medesima data, fatti salvi i relativi conguagli.