Legge regionale 26 ottobre 1987 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 14

1. Il computo dell' indennità integrativa speciale di cui all' articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, o di indennità equipollenti, avviene nella misura intera con decorrenza 1 giugno 1982 ed il relativo recupero previdenziale a carico del personale va effettuato, in unica soluzione, sull' indennità di buonuscita.

2. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell' indennità di buonuscita non danno luogo a corresponsione di interessi ed a rivalutazione monetaria.