Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
CAPO III
 Norme di revisione contrattuale del trattamento
economico del personale in quiescenza
Art. 27
 
1. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e dell' articolo 30, quinto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per il triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, al personale collocato a riposto anteriormente al 2 gennaio 1985 la retribuzione pensionabile viene determinata computando per gli anni 1985 e 1986 gli importi dell' assegno di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, nella misura rispettivamente ivi prevista per i medesimi anni e per l' anno 1987 l' aumento contrattuale di cui all' articolo 16, secondo comma, della presente legge, decurtato dell' importo del suddetto assegno e previo recupero degli acconti sui futuri miglioramenti eventualmente gią erogati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22.
2. Per il personale in quiescenza di cui all' articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e per il personale che si sia avvalso della facoltą di cui all' articolo 115 della medesima legge, l' adeguamento per il triennio 1985-1987, ha luogo, qualora detto personale non abbia gią usufruito dei benefici di cui al secondo comma dell' articolo 1 del decreto - legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, e di cui all' articolo 1 del decreto - legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con modificazioni dall' articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 341, con riferimento agli aumenti corrisposti al corrispondente personale in servizio in base alle precitate norme.