Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
CAPO II
 Riallineamento di particolari categorie di personale
Art. 22
 
1. Al personale regionale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 45 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dell' articolo 13 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, dell' articolo 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dell' articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, spetta, a decorrere dalla data d' inquadramento, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianitą di servizio di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nelle misure e con le decorrenze stabilite dall' articolo 25, primo comma, della medesima legge regionale.
3. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> s' intende il trattamento economico in godimento alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza determinato ai sensi delle disposizioni citate al precedente primo comma.
4. Per il personale inquadrato ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, ed ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, il trattamento economico di cui al precedente terzo comma va depurato del beneficio contrattuale conseguito presso l' Ente di provenienza e determinato ai sensi del quarto comma, secondo interlinea, dei medesimi articoli.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 60, comma 1, L. R. 44/1988
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 13/1989
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 13/1989
4 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 73, comma 4, L. R. 44/1988 nel testo modificato da art. 24, comma 2, L. R. 13/1989
Art. 23
3. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per maturato in godimento s' intende lo stipendio in godimento il giorno precedente la data di nomina, attribuito in base alla normativa vigente anteriormente alla presente legge, diminuito dell' importo corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica immediatamente inferiore, in vigore alla data del passaggio, in base alla suddetta normativa ed alla classe di stipendio prevista dall' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
6. Il salario individuale di anzianitą, spettante al personale di cui al presente articolo, con effetto dal 1 gennaio dell' anno successivo al compimento del biennio in cui č avvenuto il passaggio, viene determinato rapportando l' importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore ai quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 13/1989
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 39, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 4, L. R. 10/2002
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 10/2002
Art. 25
 
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il segretario particolare e l' addetto di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione, oppure in posizione di comando, disposta dall' Amministrazione di appartenenza, su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici.