Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
CAPO III
 Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
Art. 14
 
1. Il computo dell' indennitā integrativa speciale di cui all' articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, o di indennitā equipollenti, avviene nella misura intera con decorrenza 1 giugno 1982 ed il relativo recupero previdenziale a carico del personale va effettuato, in unica soluzione, sull' indennitā di buonuscita.
2. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell' indennitā di buonuscita non danno luogo a corresponsione di interessi ed a rivalutazione monetaria.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 25/2016