Art. 2
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera r), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 4
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera r), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera r), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 10
1. Al fine di conseguire il miglioramento generale della produttivitą, al personale regionale viene corrisposto, contestualmente alla liquidazione degli assegni fissi relativi al mese di giugno di ciascun anno, un compenso, a titolo di salario aggiuntivo, pari all' ammontare della retribuzione mensile in godimento nello stesso mese di giugno, ivi comprese le indennitą di cui all'
articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, ed esclusi gli assegni personale e le quote di aggiunta di famiglia in godimento, ed in misura proporzionale al servizio prestato nel periodo compreso tra il 1 luglio dell' anno precedente ed il 30 giugno dell' anno in corso.
2. Il compenso di cui al precedente comma viene corrisposto in quanto competa lo stipendio e viene ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
3. Nell' anno 1987, con riferimento al primo semestre, il salario aggiuntivo verrą corrisposto nel mese di novembre dello stesso anno in misura ridotta pari al 50% dell' ammontare della retribuzione in godimento nello stesso mese.