1. Al personale escluso da un concorso interno per titoli a seguito di cancellazione dal ruolo unico del personale regionale che, in applicazione di sentenza amministrativa, sia stato reintegrato nel ruolo, qualora risulti utilmente inserito in graduatoria, si applica il disposto dell' articolo 95, terzo comma, del
DPR del 10 gennaio 1957, n. 3.