1. In deroga a quanto disposto dall'
articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il segretario particolare e l' addetto di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione, oppure in posizione di comando, disposta dall' Amministrazione di appartenenza, su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici.