Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 23
3. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per maturato in godimento s' intende lo stipendio in godimento il giorno precedente la data di nomina, attribuito in base alla normativa vigente anteriormente alla presente legge, diminuito dell' importo corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica immediatamente inferiore, in vigore alla data del passaggio, in base alla suddetta normativa ed alla classe di stipendio prevista dall' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
6. Il salario individuale di anzianitą, spettante al personale di cui al presente articolo, con effetto dal 1 gennaio dell' anno successivo al compimento del biennio in cui č avvenuto il passaggio, viene determinato rapportando l' importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore ai quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 13/1989
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 39, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 4, L. R. 10/2002
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 10/2002