1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 20 si applicano, a decorrere dalla data d' inquadramento, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'
articolo 48 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, al personale inquadrato con effetto successivo al 31 dicembre 1982 ai sensi dell'
articolo 47 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, al personale inquadrato ai sensi dell'
articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, al personale inquadrato ai sensi dell'
articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, al personale inquadrato ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, ed a quello inquadrato ai sensi dell'
articolo 18 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30.