Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 16
 
4. Al personale regionale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1985 ed il 1 ottobre 1987, l' eventuale importo corrispondente alla differenza tra l' aumento contrattuale spettante alla data del 1 ottobre 1987 ai sensi del precedente secondo comma e l' ammontare del beneficio contrattuale gią in godimento ai sensi del presente articolo, viene attribuito, a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio o comunque in data non anteriore al 1 gennaio 1985.