1. Il computo dell' indennità integrativa speciale di cui all'
articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, o di indennità equipollenti, avviene nella misura intera con decorrenza 1 giugno 1982 ed il relativo recupero previdenziale a carico del personale va effettuato, in unica soluzione, sull' indennità di buonuscita.