Art. 1
1. Ferma restando la disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, e 14 giugno 1983, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Friuli - Venezia Giulia provvede con la presente legge alla revisione contrattuale per il triennio 1985-1987.