Art. 20
1. Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, spetta, a decorrere dalla data di assunzione, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianitą di servizio di cui all'
articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nelle misure e con le decorrenze stabilite dall' articolo 25, primo comma, della medesima legge regionale.
2. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma del' articolo 23 ed al primo comma dell' articolo 26 della sopracitata
legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di assunzione del dipendente.
Art. 22
1. Al personale regionale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'
articolo 45 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dell'
articolo 13 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, dell'
articolo 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dell'
articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, spetta, a decorrere dalla data d' inquadramento, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianitą di servizio di cui all'
articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nelle misure e con le decorrenze stabilite dall' articolo 25, primo comma, della medesima legge regionale.
3. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'
articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> s' intende il trattamento economico in godimento alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza determinato ai sensi delle disposizioni citate al precedente primo comma.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 60, comma 1, L. R. 44/1988
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 13/1989
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 13/1989
4 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 73, comma 4, L. R. 44/1988 nel testo modificato da art. 24, comma 2, L. R. 13/1989
Art. 23
1. Al personale vincitore di concorsi interni con effetto dal 25 febbraio 1983, dal 19 maggio 1983, dal 1 luglio 1983, dal 1 gennaio 1984, dal 1 gennaio 1985, dal 1 gennaio 1986 e dal 1 gennaio 1987, spetta, a decorrere dalla data della nomina nella nuova qualifica, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianitą di servizio di cui all'
articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
4. Per il personale che consegue la nomina nel periodo decorrente dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio di cui al precedente primo comma va determinato con riferimento allo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 e va attribuito con gli scaglionamenti stabiliti dall' articolo 25, primo comma, della gią citata
legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
6. Il salario individuale di anzianitą, spettante al personale di cui al presente articolo, con effetto dal 1 gennaio dell' anno successivo al compimento del biennio in cui č avvenuto il passaggio, viene determinato rapportando l' importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore ai quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 13/1989
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 39, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 4, L. R. 10/2002
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 10/2002
Art. 24
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 23 si applicano anche al personale, gią in servizio al 31 dicembre 1982, che ha conseguito il passaggio di qualifica successivamente al 1 gennaio 1983 a seguito superamento di concorso pubblico.