Art. 28
2. A decorrere dalla data indicata al precedente comma, e fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico, al personale regionale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, l' aumento contrattuale di cui al secondo comma del precedente articolo 16 nella misura in atto alla data medesima ed alle eventuali decorrenze successive.