Art. 20
1. Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, spetta, a decorrere dalla data di assunzione, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianitą di servizio di cui all'
articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nelle misure e con le decorrenze stabilite dall' articolo 25, primo comma, della medesima legge regionale.
2. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma del' articolo 23 ed al primo comma dell' articolo 26 della sopracitata
legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di assunzione del dipendente.