1. Il salario individuale di anzianitą corrisposto, a titolo di acconto, al personale regionale, a decorrere dal 1 gennaio 1987, ai sensi dell'
articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene definitivamente attribuito a titolo di stipendio in base alla qualifica posseduta alla medesima data, fatti salvi i relativi conguagli.