Legge regionale 07 settembre 1987, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti.
Art. 12 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 65/1988
2 Articolo abrogato con i limiti previsti dal combinato disposto degli articoli 32 della L.R. 43/90 e 2 della L.R. 13/91.
3 L' effetto abrogativo dell' articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all' articolo 30 della L.R. 43/90, come previsto dall' articolo 34 della L.R. 22/96.
4 Per gli effetti di cui all' articolo 2, comma 1, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres., ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' abrogato il presente articolo. Le norme rimangono in vigore fino all' espletamento della norma transitoria di cui all' articolo 7, comma 3, del citato Regolamento
5 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 34/2017