Legge regionale 07 settembre 1987, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 65/1988
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 2, L. R. 65/1988
3 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 22/1996
4 Per gli effetti di cui all' articolo 2, comma 1, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' abrogata, al comma 1, la lettera c). Le norme rimangono in vigore fino all' espletamento della norma transitoria di cui all' articolo 7, comma 3, del citato Regolamento.
5 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 34/2017