﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 01 settembre 1987

      , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi straordinari per favorire  l' acquisizione  da parte degli Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  del patrimonio  immobiliare  delle  cooperative   a   proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Legge abrogata da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In attuazione dell' articolo 15 della legge 27  maggio 1975, n. 166, come sostituito dall' articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell' articolo 17 della legge 5  agosto 1978, n. 457, dell' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come da ultimo modificato dall' articolo  6-bis  del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, nonché del terzo comma dell' articolo 23  della  legge  regionale  1  settembre   1982,   n.   75, l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere  in via straordinaria finanziamenti pluriennali costanti, per un periodo di anni sedici, agli Istituti autonomi per  le  case popolari territorialmente competenti, al fine di  consentire agli stessi l' acquisizione degli  immobili  delle  società cooperative a  proprietà  indivisa  poste  in  liquidazione coatta amministrativa.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La concessione dei finanziamenti di cui  all' articolo 1 è disposta a seguito della  presentazione  dei  contratti preliminari di compravendita sottoscritti  dai  liquidatori, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dai creditori ipotecari.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> L' erogazione del finanziamento  ha  luogo  a  seguito dell' effettivo trasferimento in proprietà  dagli  Istituti autonomi  per  le  case  popolari  degli  immobili  di   cui all' articolo 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Gli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  sono autorizzati ad accollarsi  ed  eventualmente  rinegoziare  i mutui  stipulati   dalle   società   cooperative   di   cui all' articolo 1, garantiti da ipoteca, ed a stipulare  nuovi mutui per la copertura  di  eventuali  rate  scadute  e  non pagate  e  relativi  oneri   accessori,   nonché   per   la restituzione all' Amministrazione regionale delle  somme  da questa pagate per  effetto   dell' intervenuta  operatività delle garanzie concesse ai  sensi   dell' articolo  2  della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Con  la  concessione   dei   finanziamenti   di   cui all' articolo 2 decadono i contributi  già  concessi  dalla Regione alle  società  cooperative  a  proprietà  indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa, fatte salve  le erogazioni già effettuate; cessa altresì l' obbligo per  i liquidatori e per gli Istituti autonomi per le case popolari subentranti di restituire le anticipazioni  e  i  contributi erogati ai sensi della legge regionale 4 settembre 1975,  n. 65, e della legge regionale  1  settembre  1982,  n.  75,  e successive modificazioni ed integrazioni, anche per le  rate scadute e non pagate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Gli  Istituti   autonomi   per   le   case   popolari provvederanno alla cancellazione delle ipoteche iscritte  ai sensi della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, e della legge regionale  1  settembre  1982,  n.  75,  e  successive modificazioni ed integrazioni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli immobili di cui all' articolo  1,   all' atto  del trasferimento di cui all' articolo 2, comma 2, entrano a far parte  del  patrimonio  di  edilizia   sovvenzionata   degli Istituti autonomi per le case popolari.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I Commissari  liquidatori  trasmettono  agli  Istituti autonomi  per  le  case  popolari   l' elenco  dei  soggetti titolari  ovvero  danti  causa  dei  nuclei  familiari   che occupano  gli  alloggi  compresi  negli  immobili   di   cui all' articolo 1, con  l' indicazione  per  ciascun  soggetto degli  importi   degli   anticipi   in   conto   costruzione corrisposti alle società cooperative.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nei confronti dei soggetti per i quali non si è  già proceduto   al   prescritto   accertamento   dei   requisiti soggettivi, la Commissione di cui   all' articolo  29  della legge regionale  1  settembre  1982,  n.  75,  procede  alla verifica dei requisiti soggettivi previsti per l' accesso ai benefici dell' edilizia agevolata, con riferimento alla data degli effettivi trasferimenti in  proprietà  agli  Istituti autonomi  per  le  Case  popolari  degli  immobili  di   cui all' articolo 1.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Gli  alloggi   compresi   negli   immobili   di   cui all' articolo 1 possono essere ceduti  ai  soggetti  di  cui all' articolo 4, a seguito di richiesta da presentarsi entro sei  mesi  dalla  data  degli  effettivi  trasferimenti   in proprietà degli immobili stessi agli Istituti autonomi  per le case popolari, in  deroga  al  limite  temporale  di  cui all' articolo 69 della legge regionale 1 settembre 1982,  n. 75, e con le modalità di cui agli articoli 70  e  71  della medesima legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma  1 è  determinato,  con   deliberazione   del   Consiglio   di amministrazione  degli  Istituti  autonomi   per   le   case popolari, in relazione al prezzo d' acquisto risultante  dal contratto   di   compravendita   degli   immobili   di   cui all' articolo 2, comprensivo degli oneri accessori connessi. Dal prezzo di cessione degli alloggi, gli Istituti  autonomi per  le  case  popolari  sono  autorizzati  a  detrarre   le anticipazioni in conto costruzione corrisposte alle società cooperative dai soggetti di cui all' articolo 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nel caso che, ai sensi dell' articolo 70  della  legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il pagamento  del  prezzo di cessione dell' alloggio non avvenga in  unica  soluzione, l' importo  delle   anticipazioni   in   conto   costruzione corrisposte alle società cooperative dai  soggetti  di  cui all' articolo 4 viene detratto dall' anticipazione di cui al sesto comma del succitato articolo 70 della legge  regionale n.  75  del  1982.   L' eventuale  eccedenza   dell' importo dell' anticipazione in conto costruzione  sull' anticipo  di cui al  predetto  sesto  comma   dell' articolo  70,  verrà dedotto  dalle  somme  dovute  per  il   pagamento   rateale determinato ai sensi del settimo  comma   dell' articolo  70 medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1, al netto degli importi eventualmente occorrenti per la riduzione dei mutui di cui all'articolo 2 e la cancellazione delle relative garanzie ipotecarie, nonché degli eventuali oneri rimasti effettivamente a carico degli Istituti per la gestione degli immobili di cui all'articolo 1, sono impiegate dagli Istituti autonomi per le case popolari secondo le finalità di cui all'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale (n. 31/2), sulla base di specifici programmi presentati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e da questa approvati.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 4 da art. 21, comma 2, L. R. 38/1987</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Entro   sei   mesi   dalla   data   degli   effettivi trasferimenti in proprietà agli Istituti  autonomi  per  le case popolari, i soggetti di cui   all' articolo  4  possono manifestare,  con  dichiarazione  irrevocabile   resa   agli Istituti autonomi per le case popolari, la volontà  di  non procedere   all' acquisto  degli  alloggi  nei  dieci   anni successivi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nell' ipotesi di cui al comma 1, gli Istituti autonomi per  le  case  popolari  sono  autorizzati  a  detrarre   le anticipazioni in conto costruzione di cui  all' articolo  4, comma  2,  dai  canoni  di   locazione   dovuti   ai   sensi dell' articolo 65 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, secondo un piano finanziario di rimborso  approvato  dal Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per  le case popolari.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il piano di cui al  comma  2  non  può  avere  durata inferiore a sei anni e la quota di canone  da  corrispondere mensilmente da parte dei soggetti di cui al comma 1 non può essere inferiore ad un terzo del canone determinato ai sensi dell' articolo 65 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Sono esclusi  dai  benefici  della  presente  legge  i soggetti indicati all' articolo 4, comma 2, i  quali,  prima della trasmissione degli elenchi previsti  dall' articolo  4 medesimo, non abbiano corrisposto le somme dovute relative a canoni d' uso e/o quote d' ammortamento di mutuo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità   previste     dall' articolo   1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti  autonomi  per  le  case  popolari,   a   decorrere dall' anno  1988,   finanziamenti   annuali   costanti   per complessive lire 2.500 milioni per un periodo di sedici anni e precisamente:<p style="text-align: justify;">a) all' Istituto autonomo per le case popolari  di  Gorizia:    lire 650 milioni;</p><p style="text-align: justify;">b) all' Istituto autonomo per le case popolari di Trieste: lire 1.350 milion;</p><p style="text-align: justify;">c) all' Istituto autonomo per le case popolari di Udine: lire 700 milioni.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine è autorizzato, nell' anno 1988, il  limite d' impegno di lire 2.500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni  dal  1988  al 2003.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale  per  gli  anni  1987-1989  viene  istituito,  a decorrere dall' anno 1988, alla Rubrica n.  10  -  Programma 1.1.1. - Spese d' investimento - Categoria  2.3.  -  Sezione VII  -   il   capitolo   2632   (2.1.238.5.07.26)   con   la denominazione: &lt;&lt;   Finanziamenti  annui  costanti  a  favore degli Istituti autonomi per le case popolari di Trieste,  di Udine e  di  Gorizia  per   l' acquisizione  del  patrimonio immobiliare delle società cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta  amministrativa   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 5.000 milioni, corrispondente  alle  annualità  autorizzate per gli anni 1988 e 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa  fronte, in relazione al disposto di cui ai commi 7, 8,  9,  10,  11, 12, 13, 14 e 15, mediante storno dai sottoelencati  capitoli dello stato di previsione precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati, per ciascuno degli anni 1988 e 1989:<p style="text-align: justify;">a) capitolo 1010 - lire 192 milioni;</p><p style="text-align: justify;">b) capitolo 2580 - lire 108 milioni;</p><p style="text-align: justify;">c) capitolo 3093 - lire 233 milioni;</p><p style="text-align: justify;">d) capitolo 7102 - lire 262 milioni;</p><p style="text-align: justify;">e) capitolo 7473 - lire 200 milioni;</p><p style="text-align: justify;">f) capitolo 7730 - lire 264 milioni;</p><p style="text-align: justify;">g) capitolo 8787 - lire 798 milioni;</p><p style="text-align: justify;">h) capitolo 8922 - lire 443 milioni.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1990  al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Le annualità relative al limite di  impegno  di  lire 4.600 milioni, autorizzato con  l' articolo  3  della  legge regionale 12 agosto 1985, n. 37, ed  iscritte  sul  capitolo 1010 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1987-1989  e  del  bilancio  per l' anno 1987,  vengono  ridotte  di  lire  192  milioni  per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Le annualità relative al limite di  impegno  di  lire 670 milioni, autorizzato  con   l' articolo  9  della  legge regionale 6 settembre 1980, n. 49, ed iscritte sul  capitolo 2580 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1987-1989  e  del  bilancio  per l' anno 1987,  vengono  ridotte  di  lire  108  milioni  per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Le annualità relative al limite di  impegno  di  lire 750 milioni, autorizzato con   l' articolo  41  della  legge regionale  30  gennaio  1984,  n.  4  -  già   ridotto   di complessive lire 350 milioni  con  gli  articoli  40,  primo comma, e 41, primo comma, della  legge  regionale  6  agosto 1985, n. 30 - ed iscritte sul capitolo 3093 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989  e  del  bilancio  per    l' anno   1987   vengono ulteriormente ridotte di lire 233 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Le annualità relative al limite di impegno  di  lire 1.500 milioni, autorizzato con  l' articolo  1  della  legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed  iscritte  sul  capitolo 7102 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1987-1989  e  del  bilancio  per l' anno 1987,  vengono  ridotte  di  lire  262  milioni  per ciascuno degli anni dal 1987 al 2014.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Le annualità relative al limite di impegno  di  lire 250 milioni, autorizzato con   l' articolo  18  della  legge regionale 29 agosto 1985, n. 45, ed  iscritte  sul  capitolo 7473 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1987-1989  e  del  bilancio  per l' anno 1987,  vengono  ridotte  di  lire  200  milioni  per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Le annualità relative al limite di impegno  di  lire 1.000 milioni, autorizzato con l' articolo  11  della  legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed  iscritte  sul  capitolo 7730 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1987-1989  e  del  bilancio  per l' anno  1987  vengono  ridotte  di  lire  264  milioni  per ciascuno degli anni dal 1987 al 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Le annualità relative al limite di impegno  di  lire 1.000 milioni, autorizzato con l' articolo  21  della  legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 - già ridotte di  lire  300 milioni con l' articolo 16 della legge  regionale  8  luglio 1987, n. 19 - ed iscritte sul capitolo 8787 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989  e  del  bilancio  per   l' anno   1987,   vengono ulteriormente ridotte di lire 144 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> Le annualità relative al limite di impegno  di  lire 3.000 milioni, autorizzato con l' articolo  21  della  legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 - già ridotte di lire 1.500 milioni con l' articolo 43 della legge regionale 30  gennaio 1986, n. 5 - ed iscritte sul capitolo 8787  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989  e  del  bilancio  per   l' anno   1987,   vengono ulteriormente ridotte di lire 654 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> Le annualità relative al limite di impegno  di  lire 2.200 milioni, autorizzato con l' articolo  25  della  legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 - già ridotte di lire 1.280 milioni con l' articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63 - ed iscritte sul capitolo 8922 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989  e  del  bilancio  per    l' anno   1987   vengono ulteriormente ridotte di lire 443 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> Le disponibilità risultanti  per   l' anno  1987  in relazione al disposto di cui ai commi 7, 8, 9, 10,  11,  12, 13, 14 e 15, pari a lire 2.500 milioni, vengono iscritte sul capitolo 1080 &lt;&lt;  Fondo di riserva per le spese  obbligatorie e d' ordine  &gt;&gt; dello stato di  previsione  della  spesa  del bilancio per l' anno 1987.  Lo  stanziamento  del  precitato capitolo viene conseguentemente elevato per l' anno 1987:<p style="text-align: justify;">a) di lire 2.500 milioni, in termini di competenza, mediante    storno dai  sottoelencati  capitoli  per  gli  importi  a    fianco di ciascuno indicati:</p><p style="text-align: justify;">1) capitolo 1010 - lire 192 milioni;</p><p style="text-align: justify;">2) capitolo 2580 - lire 108 milioni;</p><p style="text-align: justify;">3) capitolo 3093 - lire 233 milioni;</p><p style="text-align: justify;">4) capitolo 7102 - lire 262 milioni;</p><p style="text-align: justify;">5) capitolo 7473 - lire 200 milioni;</p><p style="text-align: justify;">6) capitolo 7730 - lire 264 milioni;</p><p style="text-align: justify;">7) capitolo 8787 - lire 798 milioni;</p><p style="text-align: justify;">8) capitolo 8922 - lire 443 milioni;</p><p style="text-align: justify;">b) di lire 258 milioni, in termini di cassa, mediante storno    dai sottoelencati capitoli per gli importi  a  fianco  di    ciascuno indicati:</p><p style="text-align: justify;">1) capitolo 2580 - lire 108 milioni;</p><p style="text-align: justify;">2) capitolo 7473 - lire 150 milioni.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 38/1987</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 75, comma 1, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per   l' introito  delle  somme  di  cui  al  comma  4 dell' articolo 5, nello stato di  previsione   dell' entrata del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1987-1989  e  del bilancio  per   l' anno  1987,  viene   istituito   &lt;&lt;    per memoria  &gt;&gt; al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1074 (3.6.1.) con la denominazione: &lt;&lt;  Versamenti da parte  degli Istituti autonomi per le  case  popolari  del  ricavo  della cessione in proprietà degli alloggi compresi negli immobili delle società cooperative a proprietà  indivisa  poste  in liquidazione coatta amministrativa  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> L' Assessore alle finanze, su  conforme  deliberazione della Giunta  regionale,  è  autorizzato  a  disporre,  con propri  decreti  da  registrare  alla   Corte   dei   conti, l' iscrizione al capitolo 2629  dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio  per   l' anno  1987  ed  a  quelli corrispondenti  per  gli   anni   successivi   delle   somme introitate ai  sensi  del  comma  4   dell' articolo  5  sul precitato  capitolo   1074   dello   stato   di   previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' anno 1987  e  su quelli corrispondenti per gli anni futuri.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La presente legge entra in vigore il giorno della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p></body></html>