Legge regionale 01 settembre 1987, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Interventi straordinari per favorire l' acquisizione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari del patrimonio immobiliare delle cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 1
1. In attuazione dell' articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, come sostituito dall' articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell' articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dell' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come da ultimo modificato dall' articolo 6-bis del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, nonché del terzo comma dell' articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via straordinaria finanziamenti pluriennali costanti, per un periodo di anni sedici, agli Istituti autonomi per le case popolari territorialmente competenti, al fine di consentire agli stessi l' acquisizione degli immobili delle società cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5
2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1 è determinato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, in relazione al prezzo d' acquisto risultante dal contratto di compravendita degli immobili di cui all' articolo 2, comprensivo degli oneri accessori connessi. Dal prezzo di cessione degli alloggi, gli Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre le anticipazioni in conto costruzione corrisposte alle società cooperative dai soggetti di cui all' articolo 4.
3. Nel caso che, ai sensi dell' articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il pagamento del prezzo di cessione dell' alloggio non avvenga in unica soluzione, l' importo delle anticipazioni in conto costruzione corrisposte alle società cooperative dai soggetti di cui all' articolo 4 viene detratto dall' anticipazione di cui al sesto comma del succitato articolo 70 della legge regionale n. 75 del 1982. L' eventuale eccedenza dell' importo dell' anticipazione in conto costruzione sull' anticipo di cui al predetto sesto comma dell' articolo 70, verrà dedotto dalle somme dovute per il pagamento rateale determinato ai sensi del settimo comma dell' articolo 70 medesimo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 21, comma 2, L. R. 38/1987
2 Comma 4 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 9/1999
3 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 8
2. A tal fine è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 2.500 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2003.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 viene istituito, a decorrere dall' anno 1988, alla Rubrica n. 10 - Programma 1.1.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 2632 (2.1.238.5.07.26) con la denominazione: << Finanziamenti annui costanti a favore degli Istituti autonomi per le case popolari di Trieste, di Udine e di Gorizia per l' acquisizione del patrimonio immobiliare delle società cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989.
5. Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte, in relazione al disposto di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati, per ciascuno degli anni 1988 e 1989:
a) capitolo 1010 - lire 192 milioni;
b) capitolo 2580 - lire 108 milioni;
c) capitolo 3093 - lire 233 milioni;
d) capitolo 7102 - lire 262 milioni;
e) capitolo 7473 - lire 200 milioni;
f) capitolo 7730 - lire 264 milioni;
g) capitolo 8787 - lire 798 milioni;
h) capitolo 8922 - lire 443 milioni.

6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Le annualità relative al limite di impegno di lire 4.600 milioni, autorizzato con l' articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1985, n. 37, ed iscritte sul capitolo 1010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 192 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.
8. Le annualità relative al limite di impegno di lire 670 milioni, autorizzato con l' articolo 9 della legge regionale 6 settembre 1980, n. 49, ed iscritte sul capitolo 2580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 108 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.
9. Le annualità relative al limite di impegno di lire 750 milioni, autorizzato con l' articolo 41 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 - già ridotto di complessive lire 350 milioni con gli articoli 40, primo comma, e 41, primo comma, della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30 - ed iscritte sul capitolo 3093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono ulteriormente ridotte di lire 233 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1994.
10. Le annualità relative al limite di impegno di lire 1.500 milioni, autorizzato con l' articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritte sul capitolo 7102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 262 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2014.
11. Le annualità relative al limite di impegno di lire 250 milioni, autorizzato con l' articolo 18 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 45, ed iscritte sul capitolo 7473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
12. Le annualità relative al limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l' articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritte sul capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono ridotte di lire 264 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1994.
13. Le annualità relative al limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l' articolo 21 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 - già ridotte di lire 300 milioni con l' articolo 16 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 - ed iscritte sul capitolo 8787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ulteriormente ridotte di lire 144 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.
14. Le annualità relative al limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l' articolo 21 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 - già ridotte di lire 1.500 milioni con l' articolo 43 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 - ed iscritte sul capitolo 8787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ulteriormente ridotte di lire 654 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1994.
15. Le annualità relative al limite di impegno di lire 2.200 milioni, autorizzato con l' articolo 25 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 - già ridotte di lire 1.280 milioni con l' articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63 - ed iscritte sul capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono ulteriormente ridotte di lire 443 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.
16. Le disponibilità risultanti per l' anno 1987 in relazione al disposto di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, pari a lire 2.500 milioni, vengono iscritte sul capitolo 1080 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987. Lo stanziamento del precitato capitolo viene conseguentemente elevato per l' anno 1987:
a) di lire 2.500 milioni, in termini di competenza, mediante storno dai sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 1010 - lire 192 milioni;
2) capitolo 2580 - lire 108 milioni;
3) capitolo 3093 - lire 233 milioni;
4) capitolo 7102 - lire 262 milioni;
5) capitolo 7473 - lire 200 milioni;
6) capitolo 7730 - lire 264 milioni;
7) capitolo 8787 - lire 798 milioni;
8) capitolo 8922 - lire 443 milioni;
b) di lire 258 milioni, in termini di cassa, mediante storno dai sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 2580 - lire 108 milioni;
2) capitolo 7473 - lire 150 milioni.

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 38/1987
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 75, comma 1, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
3 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 10
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.