Legge regionale 28 agosto 1987, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 14/08/2004

Disciplina dei compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l' assunzione del personale delle Unità sanitarie locali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 4 bis aggiunto da art. 26, comma 5, L. R. 20/2004
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 20/2004
Art. 2
1. La misura del compenso lordo da corrispondere al Presidente, ai componenti ed al segretario delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici nei pubblici concorsi per titoli ed esami per l'assunzione di personale presso le Aziende sanitarie regionali del Friuli Venezia Giulia, è stabilita come segue:
a) 310 euro per i concorsi a posti di dirigente;
b) 260 euro per i concorsi a posti di personale laureato, esclusi quelli di cui alla lettera a);
c) 155 euro per i concorsi a posti di personale non laureato, esclusi quelli di cui alla lettera d);
d) 105 euro per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.

2. Quando i candidati presenti alla prima prova d'esame sono in numero superiore a 100 ma inferiore a 200, i compensi di cui al comma 1 sono integrati con l'ulteriore importo lordo di 52 euro; quando sono superiori a 200 ma inferiori a 300, l'importo integrativo è di 105 euro; quando superano comunque le 300 unità l'importo integrativo è di 155 euro.
3. Qualora vengano costituite sottocommissioni previste da norme di legge o regolamentari, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell'importo integrativo è fatta con riferimento al numero dei candidati assegnati alle sottocommissioni.
4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in maniera proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.
5. I compensi di cui al presente articolo sono remunerativi della prestazione resa e quindi non si dà luogo al pagamento di eventuali ore per lavoro straordinario.
6. In aggiunta ai compensi qui considerati, ai soggetti di cui al comma 1 competono altresì, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 26, comma 2, L. R. 20/2004