Legge regionale 28 agosto 1987, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 14/08/2004
Disciplina dei compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l' assunzione del personale delle Unità sanitarie locali.
Art. 4
1.
Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge le Aziende sanitarie regionali fanno fronte con i mezzi ordinari di bilancio.
(1)
Note:
1
Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 4, L. R. 20/2004