Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
CAPO IX
 Norme transitorie e finali
Art. 34
 Norme transitorie
1. I provvedimenti di concessione di contributi già emessi alla data dell' entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, degli articoli 49, 50, 51 e 52 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, e degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono soggetti, per quanto attiene alle modalità di rendicontazione dei finanziamenti con essi accordati, alle disposizioni della presente legge.
Art. 36
 Modificazione e abrogazione di norme
1. All' alinea del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono soppresse le parole << alle imprese di spedizione, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, purché iscritte nel registro delle ditte della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell' elenco autorizzato degli spedizionieri delle province del Friuli - Venezia Giulia tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, nonché >>.