Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
CAPO VII
 Interventi regionali per favorire l' intermodalità
nel trasporto delle merci
Art. 31
1. In attuazione di quanto disposto dall' articolo 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la predisposizione di un progetto mirato denominato << Interporto di Cervignano >>, finalizzato a determinare il ruolo di tale infrastruttura nell' ambito del sistema nazionale e regionale dei trasporti, le caratteristiche urbanistiche ed organizzative nonché l' impatto di tale centro sulla struttura economica regionale e sull' ambiente.
5. Al finanziamento delle spese concernenti l' acquisizione delle aree relative all' interporto di Cervignano ed alla loro infrastrutturazione si provvederà con successivo provvedimento legislativo.
8. Le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono quelle previste dagli articoli 19 e 20.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 25/1990
2 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 25/1990
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 1, L. R. 25/1990
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 1, L. R. 25/1990
5 Comma 4 sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
7 Parole aggiunte al comma 7 da art. 18, comma 3, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
8 Articolo interpretato da art. 36, comma 1, L. R. 13/1998
9 Articolo interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 13/1998
10 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 5, comma 9, L. R. 9/2008
11 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 84, L. R. 15/2014