Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
CAPO VI
 Interventi diretti all' incentivazione
dei traffici marittimi d' interesse regionale
Art. 24
1. Nel quadro del Piano regionale integrato dei trasporti, allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli - Venezia Giulia e l' occupazione nel settore, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per la promozione e l' attuazione di iniziative, interventi ed agevolazioni volti all' acquisizione, al sostegno ed allo sviluppo dei traffici medesimi, ivi compresi gli studi, le ricerche e le pubblicazioni, a carattere economico o giuridico svolti saltuariamente o con carattere di continuità da soggetti particolarmente esperti nelle problematiche dei traffici e che siano suscettibili di recare concreti contributi alla soluzione di problemi di interesse regionale.
2. Possono accedere alle provvidenze del presente articolo enti pubblici interessati alla promozione ed allo sviluppo dei traffici di interesse regionale, consorzi e società a prevalente partecipazione pubblica che abbiano la finalità di sviluppare e rendere competitivi i traffici attraverso la gestione coordinata dei servizi relativi ai trasporti interessanti i porti regionali, nonché la promozione e lo svolgimento di attività economiche strumentali o accessorie alle attività portuali, e, per particolari iniziative nel settore, anche soggetti di carattere privato.
3. Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal comma 1, da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, devono essere corredate da una relazione illustrativa concernente le iniziative e gli interventi da attuarsi, il relativo preventivo sommario di spesa, nonché l' utilizzazione dei contributi stessi.
4. La Giunta regionale determina l' ammontare e le modalità di erogazione, anche in via anticipata, dei contributi, tenuto conto, oltre che dell' entità della spesa preventivata, anche dell' importanza e dell' interesse delle iniziative proposte.
5. Saranno privilegiate le iniziative atte a promuovere e propagandare unitariamente l' offerta dei servizi portuali della regione, in una visione integrata del sistema portuale regionale.
6. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i contributi entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello di erogazione.
7. I rendiconti relativi dovranno essere presentati, unitamente ad una relazione illustrativa dei risultati conseguiti con le iniziative finanziate, entro il 28 febbraio dell' anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
8. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori 12 mesi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 57/1991
Art. 25
 Interventi in conto capitale a favore
degli investimenti privati nei porti
2. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, unitamente al preventivo di spesa e ad una relazione illustrativa delle finalità dell' investimento da effettuare.
3. La Giunta regionale delibera sull' ammissibilità dell' iniziativa al contributo, in relazione alle indicazioni del Piano regionale dei porti, e sull' entità del contributo da concedere.
4. Saranno privilegiati quegli interventi che per il particolare contenuto tecnologico, siano in grado di indurre una particolare qualificazione dell' ambito portuale in cui vengono effettuati.
5. Sono ammesse a contributo anche le iniziative avviate a partire dal 1 gennaio 1986 e non portate a termine alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I contributi sono cumulabili, entro il limite della quota di spesa non coperta dai contributi stessi, con altre provvidenze in conto interessi o in annualità eventualmente previste da leggi statali o regionali.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 47/1993
Art. 26
 Contributi pluriennali a favore di soggetti
operanti nel settore dei traffici di interesse regionale
2. Le provvidenze di cui al comma 1 sono applicabili anche alle imprese armatoriali, agli agenti marittimi raccomandatari, con sede nel territorio regionale, e agli enti o società che gestiscono autoporti ubicati nel territorio regionale.
3. Sono ammissibili a contributo:
a) per le imprese armatoriali:
1) l' acquisto di chiatte, chiatte autopropulsive, bettoline, rimorchiatori ed in genere di natanti a servizio del traffico portuale;
2) l' acquisto di contenitori;
3) l' acquisto di mezzi tecnici accessori per le navi o per le operazioni portuali o per terminali gestiti, quali trattori, sollevatori, carrelli ed altri;
4) l' acquisto di attrezzature tecniche d' ufficio;
5) la costruzione, l' acquisto, l' ampliamento, il completamento e l' ammodernamento di edifici e magazzini utilizzati per l' attività di impresa;
b) per gli agenti marittimi raccomandatari, gli investimenti di cui ai numeri 4) e 5) della lettera a) nonché l' acquisto di mezzi tecnici collegati ad operazioni portuali o di terminale o di magazzino;
c) per gli enti o società gestori degli autoporti regionali gli investimenti di cui ai numeri 4) e 5) della lettera a) nonché l' acquisto di mezzi tecnici necessari alle operazioni di manipolazione delle merci negli ambiti autoportuali.

5. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso dietro presentazione della documentazione comprovante l' avvenuta effettuazione dell' investimento.
6. I beni acquistati non devono essere alienati o locati, dati in comodato o comunque distolti dalla loro destinazione per tutto il periodo del finanziamento, pena la cessazione della corresponsione delle quote del contributo ancora da corrispondere alla data della alienazione, della locazione, del comodato o del cambiamento di destinazione.
7. Sono comunque consentite le locazioni proprie del contratto di trasporto.
8. I benefici di cui al presente articolo sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre l' anno antecedente alla domanda di contributo.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese armatoriali contributi annui costanti per un periodo non superiore ai cinque anni a titolo di abbattimento dei costi relativi al noleggio di natanti adibiti alla navigazione interna o fluvio - marittima. L' ammontare complessivo dei contributi non può superare il 50% del costo del noleggio.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
2 Comma 4 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 115, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4 Comma 4 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 47/1993
5 Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 16/1996
6 Comma 6 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 16/1996
Art. 27
 Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria
effettuate da soggetti operanti nel settore dei traffici di
interesse regionale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all' articolo 26 contributi sulle operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto, a fine locazione, a prezzi prefissati, correntemente chiamate leasing finanziario, dei seguenti mezzi:
a) attrezzature fisse e mobili, ivi comprese le attrezzature tecniche d' ufficio ed i contenitori, nonché mezzi di trasporto interni, stradali e ferroviari necessari per l' attività di impresa.

2. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in rate semestrali posticipate per tre o cinque anni come stabilito dal contratto per l' operazione di leasing e sono commisurati entro il limite massimo del 25% del prezzo di acquisto dei beni stessi.
3. I contributi stessi non possono venir concessi per operazioni di leasing con durate diverse dai tre o cinque anni, né per contratti stipulati oltre sei mesi dalla presentazione della domanda di contributo.
4. In via transitoria sono ammesse a contributo le operazioni effettuate nel 1986 purché le domande di contributo vengano presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali per il tramite di aziende o istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria.
6. I contributi previsti dal presente articolo saranno versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali.
7. Il contributo verrà proporzionalmente ridotto in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa; in tale ipotesi, la società che ha effettuato l' operazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.
Art. 27 bis
1. I contributi di cui all' articolo 25, comma 1 e all' articolo 26, commi 1 e 4, della legge regionale n. 22/1987 possono essere concessi anche alle società, che svolgono attività di impresa, derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi, di cui all' articolo 110 del codice della navigazione, secondo i tipi societari previsti nei Titoli V e VI del Libro VI del codice civile, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 19 aprile 1993, n. 111.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 108, comma 1, L. R. 47/1993