Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
CAPO V
 Interventi regionali in materia di opere portuali,
marittime e di navigazione interna
Art. 21
2. Gli interventi autorizzati ricomprendono le spese necessarie per la realizzazione, l' acquisto e la gestione di impianti, mezzi e attrezzature finalizzate all' efficienza e alla sicurezza delle operazioni portuali e della navigazione, nonché alla generale salvaguardia della incolumità pubblica nell' ambito delle infrastrutture di cui al comma 1, ivi comprese le ordinarie spese per l' illuminazione ed i segnalamenti, nonché per le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all' attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di consorzi tra enti locali e privati operatori, aventi la finalità di provvedere in via ordinaria all' effettuazione delle operazioni di dragaggio degli ambiti portuali e delle vie navigabili di competenza regionale, con particolare riferimento al territorio lagunare.
4. Con apposita convenzione verranno definiti i rapporti tra l' Amministrazione regionale e detti consorzi, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento dell' attività dei consorzi stessi.
5. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad affidare a terzi i controlli diretti ad accertare lo stato e l' efficienza delle opere marittime, portuali e di navigazione interna e relativi fondali, gli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di effettuazione di indagini geognostico - geotecniche, di analisi chimico - fisiche ed altre necessarie per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi di compatibilità ecologica e di ripristino ambientale.
6. Agli interventi di cui al presente articolo provvede la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 30/1990
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 41, L. R. 13/1998
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 55, L. R. 4/1999
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 22/2010
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 29/2017
6 Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 16, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Parole sostituite al comma 5 ter da art. 5, comma 43, L. R. 13/2022
Art. 22
3. I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, che esprime altresì parere di congruità relativamente agli acquisti e ai noleggi.
4. I fondi necessari per i lavori, gli acquisti ed i noleggi, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, possono essere messi a disposizione del Dirigente il Servizio dei porti e delle attività emporiali o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.
Note:
1 Comma 2 interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 57/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 16/2001
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 16/2001
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 22/2010