Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
CAPO IV
 Finanziamenti a favore dei porti d' interesse regionale per
il completamento di opere, impianti e relative attrezzature
fisse e mobili destinati al potenziamento degli scali
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo interpretato da art. 36, comma 1, L. R. 13/1998
2 Articolo interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 13/1998
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 13/2006
4 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 18
1. I programmi di cui all' articolo 17 comprendono:
a) la realizzazione ed il completamento di opere, l' acquisto di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento dei porti;
b) la manutenzione straordinaria di opere, di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, già esistenti o realizzati successivamente all' entrata in vigore della presente legge;
c) altre iniziative finalizzate al potenziamento strutturale, operativo e produttivistico degli scali, ivi compresi il raccordo ferroviario tra la stazione ferroviaria di Monfalcone e la zona del Lisert e del porto di Monfalcone;
d) gli impianti e le attrezzature finalizzate alla sicurezza delle operazioni portuali e della navigazione.

2. Gli impianti e le attrezzature di cui alla lettera a) possono essere concessi in comodato da parte dei soggetti di cui all' articolo 17 alle Compagnie portuali per l' espletamento dei relativi servizi, anche al fine di contribuire al contenimento dei costi delle operazioni portuali.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 20
 Modalità di concessione, erogazione
e rendicontazione dei finanziamenti
1. I finanziamenti di cui all' articolo 17 vengono concessi ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei singoli programmi pluriennali di investimento.
2. La loro erogazione viene effettuata annualmente, in via anticipata, fino all' intero ammontare del finanziamento concesso per l' anno in corso.
4. I rendiconti relativi devono essere presentati entro il 28 febbraio dell' anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
5. I rendiconti stessi devono essere corredati dai progetti, debitamente approvati e dotati degli eventuali pareri di rito, delle opere comprese nei programmi pluriennali di investimento.
6. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori dodici mesi.
6 bis. Con riferimento ai procedimenti in corso, su istanza motivata degli enti beneficiari da inoltrare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, il dirigente della struttura che ha concesso il beneficio può fissare un termine di rendicontazione diverso da quello originariamente previsto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 25/1989
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 15/2004
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2004