Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 44
 
2. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 110 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. Per le finalità di cui all' articolo 26 è autorizzato, per l' anno 1987, un limite d' impegno di lire 70 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito alla rubrica n. 11 - programma 1.3.3. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione IX - il capitolo 3553 (2.1.243.5.09.22) con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore dei soggetti operanti nel settore dei traffici di interesse regionale per la realizzazione di programmi di investimento >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 210 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989.
6. Al predetto onere di lire 210 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3550 del precitato stato di previsione, in relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2.
7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Sul precitato capitolo 3553 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 70 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.