1. I provvedimenti di concessione di contributi gią emessi alla data dell' entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, dell'
articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, degli articoli 49, 50, 51 e 52 della
legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, e degli articoli 1, 2 e 3 della
legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono soggetti, per quanto attiene alle modalitą di rendicontazione dei finanziamenti con essi accordati, alle disposizioni della presente legge.