Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualitą e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 34
 Norme transitorie
1. I provvedimenti di concessione di contributi gią emessi alla data dell' entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, degli articoli 49, 50, 51 e 52 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, e degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono soggetti, per quanto attiene alle modalitą di rendicontazione dei finanziamenti con essi accordati, alle disposizioni della presente legge.