Art. 33
Sistemi e servizi informativi e telematici
1. Al fine di conseguire efficienza, economicità e competitività, sia nell' impiego degli impianti, delle opere e delle attrezzature, sia nello svolgimento delle operazioni di trasporto, nonché consentire un più rapido scambio e raccolta di dati, ai fini di una più generale azione di programmazione degli interventi regionali, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per la formazione di sistemi e servizi informatici e telematici per le gestioni portuali e per le attività di trasporto marittimo e di trasporto terrestre ad esso connesso, da attuarsi sulla base dei risultati del progetto di ricerca finalizzato di cui all' articolo 3, ultimo comma, della
legge regionale 7 agosto 1985, n. 31.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia si avvarrà dei sistemi e servizi di cui la stessa si avvale ai sensi della
legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, ovvero di altri sistemi e servizi, tecnicamente idonei.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.