Art. 29
Contributi a favore dell' AIOM
1. Nel quadro del Piano regionale integrato dei trasporti, nell' ottica di uno sviluppo organico ed equilibrato dei traffici di interesse regionale, con particolare riguardo ai traffici gravitanti sui porti regionali, mediante il potenziamento dei rapporti di reciproca collaborazione tra tutte le componenti economiche ed istituzionali operanti nel comparto, la Regione sostiene l' attivitā operativa dell' Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi ( AIOM ) di Trieste.
2. A tal fine l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi annuali secondo modalitā da regolare con apposita convenzione.
3. L' ammontare dei contributi di cui al comma 2 non potrā superare il 70% delle spese annualmente previste per la realizzazione dei programmi dell' Agenzia.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 4, comma 1, L. R. 57/1991