Art. 28
Fondo di garanzia per lo sviluppo
dei traffici internazionali
2. Il Consorzio Friulgiulia - beneficiario del contributo - provvederà a predisporre le norme regolamentari che consentano interventi finalizzati:
a) all' anticipazione semestrale dei noli marittimi e terrestri nonché delle spese portuali ed accessorie relative ai trasporti internazionali che interessino i porti regionali e siano pagati nel Friuli - Venezia Giulia;
b) alla riduzione del 50% degli interessi previsti dalle convenzioni per l' attuazione del servizio del Fondo garanzia fidi.
3. Le garanzie ed i finanziamenti saranno concessi a soggetti economici residenti nella regione Friuli Venezia Giulia.