Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 26
 Contributi pluriennali a favore di soggetti
operanti nel settore dei traffici di interesse regionale
2. Le provvidenze di cui al comma 1 sono applicabili anche alle imprese armatoriali, agli agenti marittimi raccomandatari, con sede nel territorio regionale, e agli enti o società che gestiscono autoporti ubicati nel territorio regionale.
3. Sono ammissibili a contributo:
a) per le imprese armatoriali:
1) l' acquisto di chiatte, chiatte autopropulsive, bettoline, rimorchiatori ed in genere di natanti a servizio del traffico portuale;
2) l' acquisto di contenitori;
3) l' acquisto di mezzi tecnici accessori per le navi o per le operazioni portuali o per terminali gestiti, quali trattori, sollevatori, carrelli ed altri;
4) l' acquisto di attrezzature tecniche d' ufficio;
5) la costruzione, l' acquisto, l' ampliamento, il completamento e l' ammodernamento di edifici e magazzini utilizzati per l' attività di impresa;
b) per gli agenti marittimi raccomandatari, gli investimenti di cui ai numeri 4) e 5) della lettera a) nonché l' acquisto di mezzi tecnici collegati ad operazioni portuali o di terminale o di magazzino;
c) per gli enti o società gestori degli autoporti regionali gli investimenti di cui ai numeri 4) e 5) della lettera a) nonché l' acquisto di mezzi tecnici necessari alle operazioni di manipolazione delle merci negli ambiti autoportuali.

5. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso dietro presentazione della documentazione comprovante l' avvenuta effettuazione dell' investimento.
6. I beni acquistati non devono essere alienati o locati, dati in comodato o comunque distolti dalla loro destinazione per tutto il periodo del finanziamento, pena la cessazione della corresponsione delle quote del contributo ancora da corrispondere alla data della alienazione, della locazione, del comodato o del cambiamento di destinazione.
7. Sono comunque consentite le locazioni proprie del contratto di trasporto.
8. I benefici di cui al presente articolo sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre l' anno antecedente alla domanda di contributo.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese armatoriali contributi annui costanti per un periodo non superiore ai cinque anni a titolo di abbattimento dei costi relativi al noleggio di natanti adibiti alla navigazione interna o fluvio - marittima. L' ammontare complessivo dei contributi non può superare il 50% del costo del noleggio.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
2 Comma 4 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 115, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4 Comma 4 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 47/1993
5 Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 16/1996
6 Comma 6 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 16/1996