Art. 19
Presentazione dei programmi di investimento
1. Ai fini dell' ottenimento dei finanziamenti di cui all' articolo 17, gli enti beneficiari devono presentare alla Direzione regionale della viabilitą, dei trasporti e traffici, dei porti ed attivitą emporiali, un programma triennale di investimenti, da aggiornare annualmente, in corrispondenza col bilancio triennale regionale.
2. Il programma deve contenere l' indicazione dei singoli interventi proposti, opportunamente deliberati dai competenti organi dei singoli enti, coi relativi preventivi sommari di spesa e individuazione dei mezzi di finanziamento.
3. Tali programmi, come pure le loro eventuali variazioni, vengono sottoposti all' approvazione della Giunta regionale la quale, contestualmente, determina l' entitą dei finanziamenti da concedersi.