Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998
Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale gią appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.
Art. 6
1. La domanda di cui all' articolo 5, con la prevista documentazione, deve pervenire all' ente gestore entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.