Art. 3
1. L' acquirente ha facoltą di provvedere al versamento del corrispettivo d' acquisto anche in forma rateale.
2. Nel caso di pagamento rateale, il richiedente, qualora si tratti di privati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, deve anticipare in contanti non meno del 25 per cento del prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali non superiori a 30, comprensive di un interesse su base annua, pari a quello previsto dal
decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni.
2 bis. Nel caso di pagamento rateale il richiedente, qualora si tratti di societą cooperativa, deve anticipare non meno del 25 per cento del prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali, non superiori a trenta, comprensive di un interesse calcolato su base annua, pari a quello previsto dal
decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche e integrazioni.
3. Il trasferimento della proprietą ha luogo all' atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nell' ipotesi di pagamento dilazionato.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 40/1991
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 11, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 13, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.