Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale gią appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.
Art. 3
 
3. Il trasferimento della proprietą ha luogo all' atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nell' ipotesi di pagamento dilazionato.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 40/1991
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 11, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 13, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.