Art. 12
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a cedere in proprietā, a titolo gratuito, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, i beni immobili compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per fini istituzionali, interessati direttamente o complementari alla predisposizione ed all' attuazione di programmi di ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate.