Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.
Art. 11
 
1. Il prezzo di cessione degli immobili di cui all' articolo 10 è determinato sulla base di una perizia di stima eseguita dal competente organo tecnico regionale, nella quale si tiene conto, in detrazione:
a) delle migliorie eventualmente apportate all' immobile stesso da parte del richiedente, purché comprovate da idonea documentazione o, comunque, obiettivamente verificabili;
b) dell' ammontare dei pagamenti rateali già effettuati dai soggetti di cui alla lettera a) dell' articolo 10, rivalutati alla data della stima.

1 bis. In considerazione delle finalità sociali degli interventi abitativi previsti dalla legge 31 marzo 1955, n. 240, il prezzo, determinato ai sensi della norma di cui al comma 1 viene ridotto di una percentuale pari al 20% quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e pari al 10% negli altri casi, secondo quanto previsto dall' articolo 70 della legge regionale n. 75/82.
2. L' acquirente ha facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo di acquisto anche in forma rateale, con le modalità di cui al comma 2 dell' articolo 3.
3. Le domande dei soggetti interessati, di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 10, devono pervenire, con la relativa documentazione, all' Amministrazione regionale entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 40/1991
2 Comma 4 aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 40/1991