Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.
Art. 10
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare i propri beni immobili, trasferiti dallo Stato e già gestiti dal soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie, situati in località Villaggio del Pescatore, nel comune di Duino - Aurisina, procedendo a trattativa privata, oltre che nei casi previsti dalle leggi dello Stato riguardo i beni immobili del patrimonio disponibile:
a) quando l' acquirente, od il suo dante causa, risulti assegnatario dell' immobile anche in via provvisoria, da parte del gestore Ente nazionale per le Tre Venezie, con applicazione della legge 31 marzo 1955, n. 240;
b) quando l' acquirente sia locatario, affittuario od abbia comunque in uso l' immobile stesso, continuativamente da almeno tre anni;
c) quando l' acquirente sia proprietario dei terreni fra i quali l' immobile è intercluso;
d) quando l' acquirente sia proprietario di terreni confinanti con l' immobile. Nel caso di più richiedenti, la trattativa privata deve essere preceduta da gara ufficiosa fra gli stessi.

Note:
1 Comma 2 aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 40/1991
2 Comma 3 aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 40/1991
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 3, L. R. 40/1991