Legge regionale 08 luglio 1987, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.
TITOLO IV
 ALTRE NORME FINANZIARIE
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 64
 Villa Manin
1. Per gli interventi di cui all' art. 1 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 36, la spesa relativa è prevista nell' ammontare massimo di lire 350 milioni. Detta spesa farà carico, per lire 150 milioni, al capitolo 860 dello stato di previsione della spesa per l' anno 1987 e, per lire 200 milioni, al medesimo capitolo dello stato di previsione della spesa per l' anno 1988.
3. L' importo di lire 1.500.000 di cui all' art. 4, secondo comma, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 56, viene elevato a lire 6 milioni e farà carico al capitolo 807 dello stato di previsione della spesa del bilancio nella misura massima annua di lire 24 milioni.
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 69
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 13, primo comma, della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, si intende che l' Amministrazione regionale può avvalersi del fondo speciale di cui alla medesima disposizione per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, così come modificato ed integrato dall' articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e dall' articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 4, in alternativa all' emanazione diretta di atti di spesa a favore degli istituti mutuanti.
Art. 70
1.
Il primo comma dell' art. 9 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2, viene sostituito dal seguente:
<< Limitatamente al personale assunto in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, la Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, rimborserà, a partire dal 1 gennaio 1984, le spese relative al trattamento economico dei giovani occupati esclusivamente agli enti indicati nella lettera c) dell' art. 7 della richiamata legge 16 maggio 1984, n. 138, e regolerà i rapporti finanziari con gli enti di cui alla lettera b) dell' articolo 7 della legge medesima, in dipendenza dei giovani occupati fino a tutto l' anno 1983. >>.

Art. 71
1. Ai fini dell' utilizzo dei fondi ripartiti dallo Stato a termini dell' articolo 5 della legge 8 novembre 1986, n. 752 per il finanziamento degli interventi previsti dal regolamento CEE n. 797/1985, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione a ripartire - nell' ambito delle provvidenze previste dalla legislazione regionale in materia - le disponibilità da impiegare per gli interventi medesimi.