Art. 65
Sede di attivitā del Centro regionale
per il potenziamento della viticoltura ed enologia
1. Ai fini della valorizzazione della viticoltura nel Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere in uso gratuito al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia, di cui all'
articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, propri immobili, eventualmente acquisiti anche attraverso compravendita, da destinare a sede di attivitā promozionali del Centro medesimo.
2. Le modalitā ed i termini della concessione verranno determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell' Assessore alle finanze.