Legge regionale 08 luglio 1987, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.
Art. 58
 Concorso sugli interessi
prestiti agrari per calamità naturali
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzato, nell' anno 1987, un limite d' impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
4. All' onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 20 - partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.