Art. 58
Concorso sugli interessi
prestiti agrari per calamità naturali
(programma 3.1.5.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 20 - programma 3.1.5. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7505 (2.1.243.6.10.10) con la denominazione: << Concorso negli interessi sui prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale concessi da istituti esercenti il credito agrario alle associazioni dei produttori riconosciute ed alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli che abbiano subito una riduzione di conferimenti non inferiore al 35% a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali - fondi statali - (artt. 7 e 18
legge regionale 23 agosto 1985, n. 45) >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989.
4. All' onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 20 - partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.