Legge regionale 08 luglio 1987, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.
Art. 55
 Edilizia convenzionata ed agevolata
(programma 1.1.1.)
1. Il limite di impegno di lire 485 milioni iscritto sul capitolo 2596 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 in corrispondenza all' assegnazione statale disposta con l' articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene ridotto di lire 57.964.000 a decorrere dall' anno 1987. Le annualitā relative al predetto limite autorizzate per gli anni dal 1987 al 2004 vengono ridotte di lire 57.964.000 per ciascuno degli anni medesimi.
2. Per l' attuazione di interventi di completamento di programmi di edilizia convenzionata e agevolata ai sensi dell' articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, č autorizzato, nell' anno 1987, il limite di impegno di lire 57.964.000. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 579.640.000 per l' anno 1987 e nella misura di lire 57.964.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2004.
3. L' onere di lire 695.568.000, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2596 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza:
1) in relazione al precedente primo comma, presenta sufficiente disponibilitā per lire 201.680.902 relative al 1987 (di cui 143.716.902 corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 11 del 9 febbraio 1987) e per lire 115.928.000 relative agli anni 1988 e 1989;
2) per lire 377.959.098, relative all' anno 1987, viene elevato, in termini di competenza, in corrispondenza alla maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 392 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, sempre in termini di competenza, di lire 377.959.098 per l' anno 1987.

4. Gli oneri relativi alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.